Marchi+ 2026: requisiti, agevolazioni e guida pratica per PMI già attive (2026)
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Cos'è Marchi+ 2026 e chi può accedervi con un'azienda già attiva (2026)
| Ente | Vedi il bando ufficiale |
| Chi può richiederlo | PMI attive in Italia con marchio registrato/pubblicato |
| Importo | Fino a 6.000 € (Misura A) o 9.000 € (Misura B) |
| Requisito chiave | Deposito effettuato a decorrere dal 1° giugno 2023 |
| Periodo | Dal 3 dicembre 2026 (ore 12:00) a esaurimento fondi |
| Come si presenta | Procedura telematica a sportello valutativo |
Il bando Marchi+ 2026 è una misura agevolativa fondamentale per le imprese che hanno già un posizionamento sul mercato italiano e intendono tutelare i propri asset immateriali a livello europeo e globale. Il contributo viene erogato in conto capitale (cioè a fondo perduto, senza obbligo di restituzione) per rimborsare parte delle spese sostenute nell'acquisto di servizi specialistici esterni e nel pagamento delle tasse ufficiali di deposito.
Per accedere a questi fondi, l'impresa non deve essere in fase di startup iniziale o pre-operativa. Il bando richiede esplicitamente che, alla data di presentazione della domanda, l'azienda sia già pienamente operativa. Innanzitutto, deve qualificarsi come micro, piccola o media impresa (PMI) rispettando i parametri della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. Questo significa che il valutatore verificherà il numero di dipendenti e i dati di bilancio (fatturato annuo o totale di bilancio) per confermare l'appartenenza a questa categoria.
Inoltre, l'impresa deve avere sede legale e operativa in Italia. Non basta avere un'idea di business: l'azienda deve essere regolarmente costituita, iscritta nel Registro delle imprese e, soprattutto, risultare formalmente «attiva». Le condizioni di base per partecipare richiedono che l'impresa sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. Sono escluse le società sottoposte a procedura concorsuale con finalità liquidatoria, inclusa quella volontaria, o a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa.
Un aspetto centrale per chi ha un'attività con dipendenti o collaboratori è la regolarità formale. L'azienda deve operare nel pieno rispetto delle norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) deve risultare regolare: senza l'assolvimento degli obblighi contributivi, la domanda non può essere accettata. Analogamente, vengono applicati controlli sull'onorabilità degli amministratori e dei legali rappresentanti. Non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione legate alla normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011), né sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001) o condanne definitive per reati che comportino l'esclusione dalla contrattazione con la pubblica amministrazione. Infine, l'impresa non deve avere in corso procedimenti connessi ad atti di revoca per risorse pubbliche percepite indebitamente in passato.
Questo inquadramento severo serve a garantire che i 2 milioni di euro stanziati per il 2026 vadano a supportare imprese sane, che stanno investendo nella propria crescita internazionale. Come vedremo, per chi intende proteggere non solo il marchio ma anche altre opere dell'ingegno, esistono agevolazioni parallele molto simili: è utile leggere anche la guida su Brevetti+ 2026: requisiti, come funziona e come accedervi per aziende già attive (2026) e quella su Disegni+ 2026: requisiti, agevolazioni e guida pratica per PMI attive per avere un quadro completo delle opportunità sulla proprietà intellettuale.

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Le due misure agevolative (A e B) e i requisiti di deposito
Il bando si divide in due linee di intervento distinte, chiamate Misura A e Misura B, a seconda dell'estensione geografica della tutela richiesta. Il requisito fondamentale per entrambe le misure è che l'impresa deve essere la titolare effettiva del marchio oggetto della domanda. Inoltre, il legislatore ha inserito una data sbarramento molto precisa: i depositi o le attività connesse devono essere stati effettuati a decorrere dal 1° giugno 2023. Le spese o le azioni precedenti a questa data non sono in alcun modo recuperabili tramite questa agevolazione.
La Misura A riguarda le agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale). L'azienda deve aver effettuato il deposito della domanda di registrazione presso l'EUIPO a partire dal 1° giugno 2023, pagando regolarmente le relative tasse di deposito. Ma attenzione a un vincolo essenziale: non basta aver depositato la domanda. Per presentare la richiesta di contributo, l'impresa deve aver già ottenuto l'effettiva registrazione del marchio presso l'EUIPO in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione. Il processo di registrazione europea richiede tempo, quindi l'azienda deve aver pianificato questo step con largo anticipo.
La Misura B si concentra invece sulla registrazione di marchi internazionali presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). Qui le casistiche accettate per il deposito a decorrere dal 1° giugno 2023 sono tre. La prima è il deposito della domanda presso l'OMPI basata su un marchio già registrato in Italia (UIBM) o in Europa (EUIPO). La seconda opzione è il deposito presso l'OMPI di un marchio per il quale è stata solo depositata (ma non ancora ultimata) la domanda di registrazione presso UIBM o EUIPO. La terza è il deposito di una «designazione successiva» di un marchio già registrato presso l'OMPI (cioè l'estensione della tutela a nuovi Paesi esteri). In ogni caso, le tasse relative devono essere state pagate. Il vincolo di completamento per la Misura B prevede che l'azienda abbia ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell'OMPI (noto come Madrid Monitor) in data antecedente la presentazione della domanda per il bando.
| Parametro | Misura A (EUIPO) | Misura B (OMPI) |
| Estensione territoriale | Unione Europea | Internazionale |
| Requisito di deposito | Dal 1° giugno 2023 | Dal 1° giugno 2023 |
| Stato della pratica richiesto | Registrazione ottenuta | Pubblicazione sul Madrid Monitor |
È importante per l'imprenditore o il direttore amministrativo controllare con i propri legali lo stato esatto della pratica (registrazione definitiva contro semplice deposito o pubblicazione). Un errore in questa fase, come presentare domanda prima dell'avvenuta pubblicazione sul Madrid Monitor per la Misura B, porta all'esclusione.
Spese ammissibili, massimali e importi erogabili a fondo perduto
Il bando definisce con estrema chiarezza quali tipologie di costi possono essere rimborsate tramite l'agevolazione. Le spese ammissibili coprono sia i costi burocratici diretti sia le parcelle dei professionisti qualificati che assistono l'azienda. Il fai-da-te non è premiato: i servizi devono essere erogati da soggetti con precise qualifiche professionali e iscritti ad albi specifici.
Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell'80% delle spese ammissibili sostenute, fino a un importo massimo complessivo per marchio di 6.000 euro. Se l'impresa possiede la certificazione della parità di genere (ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge 162/2021), questa percentuale sale all'85%. Le spese ammissibili includono le tasse di deposito presso l'EUIPO e quattro specifiche tipologie di servizi specialistici. La progettazione della rappresentazione del marchio (escluso il marchio solo denominativo) deve essere fatturata da un professionista grafico con relativa partita IVA o da un'agenzia di comunicazione. L'assistenza per il deposito, così come le ricerche di anteriorità (la verifica dell'esistenza di marchi simili in conflitto), devono essere effettuate da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine, o da un avvocato iscritto all'Ordine, o da un centro PATLIB (Patent Library). Infine, è ammissibile l'assistenza legale per azioni di tutela in risposta a eventuali opposizioni sollevate da terzi dopo il deposito: anche in questo caso, il professionista deve essere un avvocato o un consulente iscritto all'albo.
Per la Misura B, l'incentivo è ancora più forte. Le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili, con un tetto massimo complessivo per singolo marchio di 9.000 euro. Anche qui, le aziende dotate di certificazione della parità di genere beneficiano di un incremento, arrivando al 95% di copertura a fondo perduto. Le categorie di spesa ricalcano quelle della Misura A, con alcune specificità legate ai percorsi internazionali. La progettazione della rappresentazione grafica è ammessa a condizione che la domanda internazionale venga depositata entro 6 mesi dal deposito base presso UIBM o EUIPO. Sono rimborsabili le tasse sostenute presso UIBM, EUIPO e OMPI per la registrazione internazionale. Anche per la Misura B, i servizi di assistenza per il deposito, ricerca di anteriorità e assistenza legale contro opposizioni e rilievi esteri devono essere gestiti da avvocati, consulenti in proprietà industriale o centri PATLIB.
| Tipologia agevolazione | Misura A | Misura B |
| Percentuale base a fondo perduto | 80% | 90% |
| Percentuale con certificazione parità di genere | 85% | 95% |
| Importo massimo per marchio | 6.000 € | 9.000 € |
C'è un dettaglio molto interessante per le imprese complesse nella Misura B: l'agevolazione per l'assistenza legale in risposta a opposizioni può essere richiesta presentando una nuova successiva domanda di partecipazione durante il periodo di vigenza del bando, anche se l'azienda ha già ricevuto un'agevolazione precedente sullo stesso marchio, purché si resti sempre all'interno dei limiti massimi previsti.
La procedura a sportello e i nuovi obblighi per le aziende
Il meccanismo scelto per l'erogazione dei 2 milioni di euro stanziati è la procedura valutativa con procedimento a sportello. Questo termine tecnico indica un sistema basato sul rigoroso ordine cronologico di presentazione telematica. In parole povere, chi prima arriva, prima viene valutato, e i fondi si esauriscono in base all'ordine di arrivo. Non è una gara a punteggio dove vince il progetto tecnicamente migliore: vince chi ha i requisiti, presenta la domanda senza errori e, soprattutto, la invia il prima possibile nel momento esatto di apertura dello sportello.
La finestra temporale è definita con precisione. La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile sul sito web dedicato (www.marchipiu2026.it). L'apertura ufficiale è fissata a partire dalle ore 12:00 del 3 dicembre 2026. Il primo giorno lo sportello resterà aperto fino alle ore 18:00. Successivamente, nel caso in cui le disponibilità finanziarie residue lo permettano, lo sportello riaprirà dalle ore 12:00 alle ore 18:00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino al totale esaurimento dei fondi. Per un'azienda avviata, delegare questa operazione all'ultimo minuto significa rischiare di restare esclusi. La documentazione va preparata e firmata digitalmente con ampio anticipo.
C'è un nuovo, stringente requisito introdotto dalla legislazione recente che riguarda tutte le imprese italiane e che questo bando recepisce come vincolo di ammissibilità. L'azienda deve essere in regola con l'obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Questo obbligo è stato introdotto dall'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successivamente specificato dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39. Se l'impresa non ha stipulato le coperture assicurative obbligatorie per i propri stabilimenti operativi contro eventi sismici, alluvioni e simili, la domanda per ottenere i fondi per il marchio non sarà accettata. È un elemento di compliance aziendale che chi valuta la pratica andrà a verificare immediatamente, affiancandolo ai controlli classici sul DURC e sull'antimafia.
Chi esamina la pratica non sta valutando il merito commerciale del marchio, ma la perfetta corrispondenza tra quanto dichiarato, i documenti presentati, le date effettive di deposito presso gli uffici competenti e il rispetto dei requisiti dimensionali e di regolarità contributiva. Ogni discordanza formale è motivo di esclusione.
I documenti richiesti per la presentazione della domanda
Quando si partecipa a uno sportello telematico dove la velocità è tutto, la preparazione del fascicolo documentale è la fase più delicata. Non si può rincorrere il commercialista o il legale il 3 dicembre mattina. L'azienda deve raccogliere e organizzare una serie di informazioni e documenti formali, che andranno caricati o dichiarati nel portale dedicato.
La scheda del bando elenca i documenti societari e i dati indispensabili che costituiscono il kit di partecipazione. Mancare anche solo uno di questi punti comporta l'impossibilità di completare la procedura a pena di esclusione.
| Documento / Dato | Funzione nel bando |
| Visura camerale aggiornata | Attesta l'esistenza, l'attività e la sede legale e operativa in Italia |
| Indirizzo PEC valido | Canale di comunicazione ufficiale per notifiche ed esiti |
| IBAN aziendale | Conto corrente dedicato su cui avverrà l'erogazione del fondo |
| Dati del Legale Rappresentante | Dati anagrafici necessari per la firma digitale della domanda |
| Certificazione parità di genere | Da allegare solo se presente, per innalzare il contributo del 5% |
| Rating di legalità | Eventuale attestazione aggiuntiva sulla solidità e trasparenza |
| Dichiarazioni su altri contributi | Dichiarazione su eventuali bandi Marchi+ già ottenuti in passato |
Oltre ai documenti puramente societari, l'azienda dovrà fornire le prove documentali delle spese sostenute. Questo significa avere a disposizione le ricevute di pagamento delle tasse governative (EUIPO o OMPI/UIBM) e le fatture emesse dai professionisti. È fondamentale che le fatture riportino descrizioni chiare che ricalchino le definizioni di spesa ammissibile (es. "Progettazione della rappresentazione", "Assistenza per il deposito", "Ricerche di anteriorità"). Se l'agenzia grafica o lo studio legale emette una fattura con una descrizione generica come "Consulenza marchio", il valutatore potrebbe chiedere integrazioni o, nel peggiore dei casi, ritenere la spesa non ammissibile.
Inoltre, serve la documentazione rilasciata dagli enti preposti che dimostri in modo inequivocabile le date. Per la Misura A, serve la prova della registrazione definitiva presso l'Unione Europea avvenuta prima di inviare la domanda al bando. Per la Misura B, serve la ricevuta della pubblicazione sul Madrid Monitor, anche in questo caso antecedente alla presentazione della domanda. Questa sincronizzazione dei tempi burocratici è la vera sfida del bando.
Gli errori più comuni che bloccano o rallentano l'istruttoria
Analizzando i requisiti e i meccanismi del bando, emergono chiaramente quali sono le criticità che un'azienda già operativa deve monitorare per evitare un rigetto formale. Un'impresa strutturata spesso delega queste procedure a diversi uffici (amministrazione, ufficio legale, marketing), ed è proprio nei mancati allineamenti interni che si nascondono gli errori.
- Sbagliare i tempi di deposito o di completamento della pratica. La regola è chiara: l'agevolazione è valida solo se il deposito è avvenuto dal 1° giugno 2023 in poi. Qualunque fattura o tassa pagata prima di questa data rende la spesa nulla. Allo stesso tempo, presentare domanda sul portale il 3 dicembre senza aver ancora ottenuto la registrazione (per EUIPO) o la pubblicazione sul Madrid Monitor (per OMPI) comporta la bocciatura diretta.
- Fatture emesse da professionisti non abilitati. Le spese di assistenza legale e di ricerca di anteriorità non possono essere svolte da un impiegato interno o da un consulente generico aziendale. Devono essere fatturate da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine o da un avvocato. Allo stesso modo, il design del marchio deve essere fatto da un professionista grafico con partita IVA o da un'azienda del settore. Non sono rimborsabili lavori fatti internamente o senza le adeguate qualifiche professionali dei fornitori.
- Irregolarità temporanee del DURC. Il bando richiede di essere in regola con gli obblighi contributivi, attestati dal DURC, al momento della domanda.
- Mancato rispetto della polizza catastrofale. Poiché si tratta di una normativa recente (introdotta tra il 2023 e il 2025), molte aziende non hanno ancora adeguato le polizze assicurative per danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Il bando richiede esplicitamente di essere in regola con questo obbligo. Tralasciarlo significa incappare in un requisito escludente.
- Errori nei dati bancari o assenza di PEC attiva. Sembra banale, ma indicare un IBAN non intestato direttamente all'impresa richiedente, o avere la casella PEC piena o non funzionante, interrompe le comunicazioni ufficiali e ferma l'accredito dei fondi.
Evitare questi passi falsi richiede un lavoro preventivo di revisione da parte della direzione amministrativa, che deve agire in stretto raccordo con lo studio legale che segue la registrazione del marchio.
Domande frequenti su Marchi+ 2026 (FAQ)
Quali aziende possono richiedere i fondi del bando Marchi+ 2026?
Possono partecipare esclusivamente le micro, piccole e medie imprese (PMI) che hanno sede legale e operativa in Italia, regolarmente costituite, attive nel Registro delle imprese e in regola con il DURC e gli obblighi antimafia.
Qual è il periodo per inviare la richiesta?
L'invio delle domande parte dalle ore 12:00 del 3 dicembre 2026 e chiude alle ore 18:00. In caso di fondi residui, lo sportello riaprirà nei giorni successivi dalle 12:00 alle 18:00 fino all'esaurimento della dotazione di 2 milioni di euro.
Quale data di deposito è valida per far rientrare le spese?
Sia per la Misura A (Europa) che per la Misura B (Internazionale), il deposito della domanda di registrazione presso l'ente competente deve essere stato effettuato a decorrere dal 1° giugno 2023.
Lo Stato paga l'intero costo di registrazione del marchio?
No, il contributo è a fondo perduto e copre l'80% delle spese per i marchi UE (fino a 6.000 €) e il 90% per i marchi internazionali (fino a 9.000 €). Le percentuali salgono rispettivamente all'85% e 95% per le imprese che hanno la certificazione della parità di genere.
Posso presentare la domanda se il marchio UE è stato solo depositato ma non ancora registrato?
No. Per la Misura A, la registrazione presso l'EUIPO deve essere già avvenuta prima della presentazione della domanda. Per la Misura B (OMPI), è richiesta l'avvenuta pubblicazione sul Madrid Monitor prima dell'invio della pratica.
Cosa si intende per spese per servizi specialistici?
Sono i costi sostenuti per pagare professionisti qualificati (es. grafici, avvocati, consulenti in proprietà industriale) che aiutano l'azienda nella creazione grafica del marchio, nelle ricerche di anteriorità, nella pratica di deposito e nella difesa legale contro eventuali opposizioni.
“Nessuno sa tutto, tutti sanno qualcosa, tutto il sapere è nell'umanità.”
“Personne ne sait tout, tout le monde sait quelque chose, tout le savoir est dans l'humanité.”

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